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STATUTO PER SOCIETA'

ATTO COSTITUTIVO

 

"A. RAVENNA ( altra città ) , il...................., si sono riuniti i Signori...................................

........................................................................,i quali hanno tra loro convenuto di costituire - come la costituiscono - l'associazione sportiva" KICK BOXING .........................." che sarà regolata a tutti gli effetti dalle norme previste nel seguente statuto.

STATUTO

Art. 1 - In data odierna èè costituita con sede in ........................... l'Associazione che assume la denominazione di " KICK BOXING......................" con sede sociale in ................................

L'Associazione non persegue finalitàà di lucro.

Art. 2 - Sono compiti dell'Associazione LA PROMOZIONE E DIVULGAZIONE delle discipline sportive, che riguardano le arti marziali e gli sports da combattimento, ginnastica per adulti, gite sociali, cene sociali, i servizi vengono prestati ai soci.

Art. 3 - SOCI - Il numero dei soci èè illimitato. Possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 14°° anno di etàà e che condividono lo spirito dell'Associazione. I minori sono rappresentati nei rapporti societari da un genitore.

Si acquisisce la qualitàà di socio mediante presentazione di domanda al Consiglio Direttivo, che la esamina entro 30 giorni con delibera inappellabile. (POSSIBILITA': nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potràà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione).

Art. 4 - IL SOCIO:

a) è tenuto al pagamento delle quote associative, stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) è tenuto all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle delibere prese dagli Organi Statutari;

c) ha uguali diritti e doveri, indipendentemente dalle quote versate;

d) il socio puòò presentare la propria opera di allenatore, istruttore, accompagnatore, aiutante, atleta, in forma volontaristica e completamente gratuita; il Consiglio Direttivo provvederàà, con la propria delibera, all'eventuale rimborso delle spese vive inerenti l'espletamento dell'incarico;

e) il socio non puòò prendere parte senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, ad attivitàà concorrenziali o in contrasto con gli interessi dell'Associazione.

Art. 5 - La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) per esclusione a seguito morositàà nel pagamento delle quote sociali; il socio incorso in tale provvedimento potràà, dietro domanda e pagamento, essere riammesso con delibera della prima Assemblea;

c) per espulsione a seguito inosservanza delle norme statutarie, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli Organi Statutari;

d) per espulsione a seguito comportamento, interno o esterno, tale da arrecare danni morali o materiali all'Associazione medesima.

Le espulsioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta di voti e sono inappellabili. (POSSIBILITA': i soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento da esaminarsi nella prima Assemblea ordinaria).

Art. 6 - PATRIMONIO SOCIALE. E' costituito :

a) dalle quote sociali versate dai soci e da contributi di liberalitàà;

b) da avanzi di gestione;

c) da elargizioni, lasciti, devoluzioni di beni a favore dell'Associazione;

d) dai beni acquisiti con i contributi degli associati.

Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.

L'esercizio sociale comprende il periodo di ogni anno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio viene presentato all'Assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo per l'approvazione.

Il residuo attivo è devoluto:

a) il 10% al fondo di riserva;

b) il rimanente da reinserire in iniziative istituzionali;

Art. 8 - ASSEMBLEA.

a)L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno.

- Approva le linee generali del programma;

- elegge il Consiglio Direttivo

- elegge il Collegio dei Sindacati revisori;

- nomina le altre cariche sociali;

- delibera su tutte le questioni inerenti la gestione sociale.

b) L'assemblea straordinaria è convocata entro 30 giorni tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, e

- su richiesta dei Sindaci Revisori;

- su richiesta di almeno 2/3 del Consiglio Direttivo;

- su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.

Art. 9 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria,

a) è convocata 10 giorni prima con lettera semplice e con manifesto da affiggere nella sede sociale; lettera e manifesto devono contenere il giorno, l'ora e l'O.D.G.;

b) in prima convocazione èè regolarmente costituita con la presenza della metàà piùù uno dei soci;

c) in seconda convocazione - dopo almeno un'ora - èè regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti;

d) èè presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea medesima;

e) ciascun socio, impossibilitato a partecipare all'Assemblea, puòò farsi rappresentare da altro socio, rilasciando regolare delega firmata da far pervenire prima dell'inizio della seduta. Ciascun socio non può portare piùù di una delega;

f) per deliberazioni inerenti modifiche allo Stato o a regolamenti, oppure inerenti lo scioglimento, è prescritto la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti;

g) le deliberazioni adottate sono riportate su apposito libro dei verbali vidimato al momento della messa in uso.

Art. 10 - Le votazioni possono esprimersi:

a) per alzata di mano;

b) a scrutinio segreto, qualora ne sia fatta richiesta da 1/10 dei presenti;

c) le votazioni delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO.

E' composto da un minimo di 3 consiglieri ad un massimo di 7 consiglieri, eletti fra i soci; resta in carica 3 anni; i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere e può assegnare responsabilitàà specifiche agli altri consiglieri per il conseguimento dei fini sociali.

(POSSIBILITA': è facoltàà del Consiglio Direttivo di cooptare altri membri fino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti con compiti specifici e con solo diritto di voto consultivo).

Le cariche sociali, nonchéé le funzioni di allenatore, istruttore, accompagnatore, aiutante, atleta hanno carattere di prestazioni volontaristiche e completamente gratuite, salvo il rimborso delle spese vive inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 150 giorni oppure su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei dirigenti in carica. In caso di paritàà di voti èè determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo deve:

a) deliberare le quote associative;

b) predisporre i programmi di attivitàà sociale, previsti dal presente Statuto o deliberati dall'Assemblea;

c) compiere tutti gli atti inerenti le attivitàà sociali;

d) formulare regolamenti inerenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) deliberare l'ammissione, la sospensione, la espulsione dei soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piùù consiglieri, gli altri membri provvedono a sostituirli con i primi non eletti; questi durano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Art. 13 - IL PRESIDENTE:

- ha la rappresentanza, la firma sociale, la supervisione dell'attivitàà degli Organismi Statutari;

- rappresenta l'Associazione in giudizio e puòò nominare avvocati e procuratori in qualunque tipo e grado di giurisdizione;

- nell'assenza, o impedimento temporaneo, del Presidente le sue mansioni ed i suoi poteri spettano al Vice Presidente.

Art. 14 - COLLEGIO SINDACALE.

Si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea (POSSIBILITA'..... anche fra non soci). Dura in carica 3 anni sono rieleggibili.

Alla prima riunione nomina nel proprio seno un Presidente con diritto di partecipare alla seduta del Consiglio Direttivo. Ha il compito di vigilare e controllare su tutta l'attivitàà finanziaria e risponde all'Assemblea mediante presentazione di proprie relazioni.

Art. 15 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

La delibera di scioglimento puòò essere presa in sede di Assemblea straordinaria con la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In corso di scioglimento, l'Assemblea delibera la destinazione del patrimonio sociale ad attivitàà similari.

Art. 16 - DISPOSIZIONE FINALE.

Per quanto non compreso nel presente Statuto delibera l'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti.

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